Giudice Sportivo Coppa Italia: otto giocatori fermati per un turno

Giudice Sportivo Coppa Italia: otto giocatori fermati per un turnoTMW/TuttoC.com
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Oggi alle 12:00Coppa Italia
di Lorenzo Carini

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 2, 3 e 4 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 1, 2 E 3 SETTEMBRE 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del Secondo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia i sostenitori delle Società CATANIA, POTENZA, RAVENNA, SCAFATESE e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA

€ 400,00 GIANA ERMINIO per avere, i suoi sostenitori (il 90% circa dei 17 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 31° minuto del primo tempo, un coro contenente espressioni blasfeme, ripetuto per quattro volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 100,00 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante l’esecuzione dei calci di rigore, un bicchiere di plastica semipieno di liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PUGLIESE SAMUEL (PICERNO)
DARBOE EBRIMA (BARI)
ROSSINI MATTEO (CARPI)
RANIERI ROBERTO (NOVARA)
TOURE MOUSSA (SAMBENEDETTESE)
MAZZOCCHI SIMONE (SPEZIA)
BARRANCO GIOACCHINO (VIS PESARO)
GIORGINI PIETRO (VIS PESARO)