Il Giudice di Coppa: cinque calciatori squalificati per un turno

01.12.2023 18:30 di  Dario Lo Cascio  Twitter:    vedi letture
Il Giudice di Coppa: cinque calciatori squalificati per un turno
TMW/TuttoC.com
© foto di Luca Bargellini

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30 Novembre e del 1 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 28, 29 e 30 NOVEMBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di Finale di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società CESENA, CATANIA, LATINA e RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00 LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, sette fumogeni verso il Settore Tribuna Adriatica dove erano posizionati i tifosi avversari, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (in particolare la pericolosità del lancio di materiale pirotecnico verso un settore occupato da altri sostenitori), rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00 CATANIA per avere la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, al 66° minuto della gara e per circa venti secondi, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00 TRIESTINA A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 21° e 22° minuto del primo tempo per due volte e al 34° minuto del secondo tempo per tre volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 30° minuto della gara, un bicchiere di plastica contenente liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LUCARELLI CRISTIANO (CATANIA)
GORGONE GIORGIO (LUCCHESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MULAZZI GABRIELE (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 13° minuto del secondo tempo supplementare, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si avvicinava all’Arbitro e pronunciava al suo indirizzo frasi irriguardose e offensive per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

REALI STEFANO ROBERTO (VIRTUS ENTELLA) per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DALMAZZI ALESSANDRO (LUMEZZANE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DE LUCA GIUSEPPE (CATANIA)
GERBO ALBERTO (JUVE STABIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

D'ANGELO SONNY (AVELLINO)
DALL'OGLIO JACOPO (AVELLINO)
NOSEGBE-SUSKO DANIELS (AVELLINO)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
RAPISARDA FRANCESCO (CATANIA)
ZANELLATO NICCOLO’ (CATANIA)
BUMBU JONATHAN (CESENA)
COCCOLO LUCA (CESENA)
VARONE IVAN (CESENA)
PAPINI FEDERICO (CROTONE)
TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)
FOLINO FRANCESCO (JUVE STABIA)
ROVAGLIA PIETRO (JUVE STABIA)
STIVANELLO RICCARDO (JUVENTUS NEXT GEN)
VALDESI ANDREA (JUVENTUS NEXT GEN)
LATTANZIO ALBERTO (L.R. VICENZA)
TRONCHIN SIMONE (L.R. VICENZA)
CORTINOVIS FABIO (LATINA)
JALLOW SULAYMAN (LATINA)
SERBOUTI ANASS (LATINA)
ALAGNA MANUEL (LUCCHESE)
QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)
DEZI JACOPO (PADOVA)
DI PASQUALE DAVIDE (PESCARA)
MANU DENIS NANA (PESCARA)
MORUZZI BRANDO (PESCARA)
CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)
FOSSATI DANIEL (PONTEDERA)
PRETATO MATTIA (PONTEDERA)
COLOMBI SIMONE (RIMINI)
GIGLI NICOLO’ (RIMINI)
LEONCINI MATTIA (RIMINI)
MEGELAITIS LINAS (RIMINI)
GUNDUZ TEOMAN (TRIESTINA)
CLEMENZA LUCA (VIRTUS ENTELLA)
CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)
LANCINI EDOARDO (VIRTUS ENTELLA)
LIPANI IACOPO (VIRTUS ENTELLA)