Pro Patria, tesseramento irregolare nel settore giovanile: inibizioni e multe

Pro Patria, tesseramento irregolare nel settore giovanile: inibizioni e multeTMW/TuttoC.com
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Oggi alle 14:50Girone A
di Valeria Debbia

La Procura Federale ha chiuso le indagini sul caso di tesseramenti irregolari che ha coinvolto Sandro Turotti, Patrizia Testa, Giovanni Giovanditti e le società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. e A.S.D. Città di Samarate. Al centro della vicenda, il tesseramento di Giovanditti come allenatore del settore giovanile della Pro Patria nella stagione 2024-2025, nonostante fosse già presidente di Città di Samarate e, in precedenza, osservatore per Atalanta, in violazione delle norme FIGC sui doppi tesseramenti. Le parti hanno patteggiato sanzioni: 2 mesi di inibizione per Turotti, 3 per Testa, 4 mesi di inibizione e squalifica per Giovanditti, oltre a multe di 1.000 euro per Pro Patria e 250 euro per Città di Samarate.

Questo il comunicato integrale della FIGC:

"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1166 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Sandro TUROTTI, Patrizia TESTA, Giovanni GIOVANDITTI e delle società AURORA PRO PATRIA 1919 SRL e A.S.D. CITTA' DI SAMARATE avente ad oggetto la seguente condotta:

Sandro TUROTTI, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito o, comunque, non impedito il tesseramento in favore della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., nella stagione sportiva 2024-2025, a far data dal 10.7.2024, del Sig. Giovanni Giovanditti in qualità di allenatore con incarico di collaboratore del settore giovanile, nonostante lo stesso fosse già tesserato, nella medesima stagione sportiva, in qualità di presidente della società A.S.D. Città di Samarate;

Patrizia TESTA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere la stessa consentito o, comunque, non impedito il tesseramento in favore della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., nella stagione sportiva 2024 - 2025, a far data dal 10.7.2024, del Sig. Giovanni Giovanditti in qualità di allenatore con incarico di collaboratore del settore giovanile, nonostante lo stesso fosse già tesserato, nella medesima stagione sportiva, in qualità di presidente della società A.S.D. Città di Samarate;

Giovanni GIOVANDITTI, allenatore Uefa C, tesserato nella stagione sportiva 2023 – 2024, a far data dal 2.1.2024, quale osservatore per la società Atalanta Bergamasca Calcio e, a far data dall’8.5.2024, anche quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Samarate, nonché nella stagione sportiva 2024 – 2025 quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Samarate e, a far data dal 10.7.2024, anche quale allenatore per la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 35, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. e dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., a) per essersi tesserato nella stagione sportiva 2023 - 2024, e precisamente a far data dall’8.5.2024, in qualità di presidente della società A.S.D. Città di Samarate, nonostante fosse già precedentemente tesserato, nella medesima stagione sportiva, per la società Atalanta Bergamasca Calcio con la qualifica di osservatore e senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico; b) per essersi tesserato nella stagione sportiva 2024 - 2025, e precisamente a far data dal 10.7.2024, per la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. in qualità di allenatore con incarico di collaboratore del settore giovanile, nonostante fosse già precedentemente tesserato, nella medesima stagione sportiva, quale presidente della società A.S.D. Città di Samarate;

AURORA PRO PATRIA 1919 SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Testa Patrizia, Turotti Sandro e Giovanditti Giovanni;

A.S.D. CITTA' DI SAMARATE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Giovanditti Giovanni;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

> Sig. Sandro TUROTTI,

> Sig.ra Patrizia TESTA,

> Sig. Giovanni GIOVANDITTI,

> Società AURORA PRO PATRIA 1919 SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Patrizia TESTA,

> Società A.S.D. CITTA' DI SAMARATE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni GIOVANDITTI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

> 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Sandro TUROTTI,

> 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Patrizia TESTA,

> 4 (quattro) mesi di inibizione e di squalifica per il Sig. Giovanni GIOVANDITTI, 

> € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società AURORA PRO PATRIA 1919 SRL,

> € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA' DI SAMARATE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato".