Lecco, mancava la squadra femminile Pulcini: ammenda per club e Aliberti

Lecco, mancava la squadra femminile Pulcini: ammenda per club e AlibertiTMW/TuttoC.com
Aniello Aliberti
© foto di luca.bargellini
Oggi alle 12:15Girone A
di Valeria Debbia

Il Lecco e il suo presidente Aniello Aliberti hanno raggiunto un accordo con la Procura Federale per chiudere il procedimento relativo al mancato adempimento di un impegno assunto in sede di Licenza Nazionale 2024/2025, riguardante la partecipazione di una squadra femminile giovanile a tornei di base. Prevista un'ammenda sia per il club sia per il suo numero uno.

Ecco il comunicato ufficiale della FIGC:

"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 118 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Aniello ALIBERTI e della società CALCIO LECCO 1912, avente ad oggetto la seguente condotta:

Aniello ALIBERTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione del Titolo III, paragrafo I), lettera A), punto 1), sub f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025 (allegato al Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023), anche in virtù del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere adempiuto ai seguenti impegni assunti con dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025 dal Sig. Paolo Leonardo Di Nunno (al quale è subentrato a far data dal 13.6.2024): impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o primi Calci;

CALCIO LECCO 1912, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Aniello Aliberti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
⋅ Sig. Aniello ALIBERTI,
⋅ Società CALCIO LECCO 1912, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Aniello Aliberti;vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
⋅ 45 (quarantacinque) giorni di inibizione commutati in € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Aniello ALIBERTI,
⋅ € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società CALCIO LECCO 1912;si rende noto l’accordo come sopra menzionato
".