Giudice Sportivo: ammende a Vis Pesaro e Imolese. 13 gli squalificati

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 15 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 14 MARZO 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, CESENA, LUCCHESE e RECANATESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose; -ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA
€ 3500 VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al termine della gara: A) intonato cori offensivi e minacciosi nei confronti dei giocatori della propria squadra e per aver alcuni sostenitori tentato di scavalcare la recinzione causando altresì la caduta di uno di essi all’interno del recinto di gioco, provocando l’intervento delle Forze dell’Ordine; B) durante il deflusso le contestazioni da parte dei propri sostenitori proseguivano con il lancio di bottiglie e sassi verso il parcheggio interno uno dei quali colpiva un tesserato della Società Aquila Montevarchi all’altezza del ginocchio; venivano inoltre lanciati un bengala e una bomba carta contro la recinzione; C) le proteste dei sostenitori proseguivano ulteriormente tanto da costringere i calciatori e la dirigenza ad abbandonare l’impianto sportivo sotto la protezione delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 14, comma 1 lett. f, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 2500 IMOLESE per non avere assicurato la presenza dell’ambulanza al momento di inizio della gara, causando un ritardo nell'inizio della stessa di 52 minuti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6, C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r. c.c.).
€ 1000 ALESSANDRIA per avere i suoi sostenitori, al 32° minuto del primo tempo, intonato ripetuti cori oltraggiosi nei confronti dell'Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 500 CESENA per avere i suoi sostenitori intonato, durante la gara, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 250 DI AMMENDA
CASTRICATO LUCA GIOVANNI (OLBIA) durante il rientro negli spogliatoi proferiva una frase minacciosa nei confronti di due tesserati avversari. Sanzione attenuata per il successivo comportamento tenuto dal Sig. CASTRICATO (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MANNI LORENZO (SIENA) per avere proferito una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro a seguito di una sua decisione (r. IV Ufficiale).
BERTI FILIPPO (SIENA) per avere proferito una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro a seguito di una sua decisione (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GIORDANI GIULIO (AQUILA MONTEVARCHI)
MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)
D’AURIA GIANLUCA (IMOLESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
ZANON MANUEL (IMOLESE)
DAMETTO PAOLO (TORRES)
AUCELLI CHRISTIAN (VIS PESARO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GIANNETTI NICCOLO (CARRARESE)
SPINA MARCO (GUBBIO)
CAMILLERI VINCENZO (IMOLESE)
PANICO GIUSEPPE ANTONI (LUCCHESE)
LAEZZA GIULIANO (REGGIANA)
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