Ternana, respinto deferimento ai danni di Ranucci: c'è proscioglimento

19.07.2019 18:30 di Valeria Debbia Twitter:    vedi letture
Ternana, respinto deferimento ai danni di Ranucci: c'è proscioglimento

E’ stato prosciolto Stefano Ranucci, all’epoca dei fatti Procuratore speciale e Legale Rappresentante della Ternana, deferito "per aver ricevuto ed accettato dal padre del calciatore Raffele Vergaro una liberatoria relativa al premio di preparazione spettante, in caso di tesseramento, alla AS Viterbese Castrense Srl, senza effettuare alcuna verifica di veridicità del documento – pur in presenza di evidenti incongruenze ed anomalie - e senza procedere ad alcuna verifica presso la stessa AS Viterbese Castrense Srl, procedendo – invece – al deposito presso il CR Umbria - LND e rifiutando il pagamento del premio richiesto dalla AS Viterbese Castrense Srl proprio in virtù della liberatoria acquisita, rivelatasi non veridica". Con lui prosciolta anche la società rossoverde.

Questo il comunicato della FIGC:

(261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO RANUCCI (all’epoca dei fatti Procuratore speciale e Legale Rappresentante della società Ternana Calcio Spa, oggi denominata Ternana Unicusano Calcio Spa), SOCIETÀ TERNANA UNICUSANO CALCIO SPA - (nota n. 14222/430 pf18-19 GP/AA/mg del 11.6.2019).



Il deferimento
Con provvedimento del 11 Giugno 2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:
1) il Sig. Stefano Ranucci, all’epoca dei fatti Procuratore Speciale e Legale Rappresentante della società Ternana Calcio Spa, oggi denominata Ternana Unicusano Calcio Spa, per rispondere della violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà,
correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS, per aver ricevuto ed accettato dal padre del calciatore Raffele Vergaro una liberatoria relativa al premio di preparazione spettante, in caso di tesseramento, alla AS Viterbese Castrense Srl, senza effettuare alcuna verifica di veridicità del documento – pur in presenza di evidenti incongruenze ed anomalie - e senza procedere ad alcuna verifica presso la stessa AS Viterbese Castrense Srl, procedendo – invece – al deposito presso il CR Umbria - LND e rifiutando il pagamento del premio richiesto dalla AS Viterbese Castrense Srl proprio in virtù della liberatoria acquisita, rivelatasi non veridica;
2) la società Ternana Unicusano Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, commi 1, del CGS, per le condotte ascritte al suo Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza. Il deferimento trae origine dai seguenti fatti. Il calciatore Raffaele Vergaro, era stato tesserato per la AS Viterbese Castrense Srl, nella stagione sportiva 2015/2016.
Per la stagione sportiva successiva veniva tesserato con la società Frosinone Calcio Srl ed in data 05.09.2017 veniva tesserato (come “giovane di serie”) per la società Ternana Unicusano. La prima di queste società, la AS Viterbese Castrense Srl, a seguito di dette variazioni di
tesseramento, chiedeva all’ultima, la società Ternana Unicusano, il pagamento del premio di preparazione, ai sensi dell’art. 96 delle NOIF. La società Ternana Unicusano, in data 03.01.2018, rispondeva a tale richiesta asserendo che il premio non era dovuto perché vi era stata una liberatoria in tal senso, depositata presso il competente Comitato Regionale. La AS Viterbese Castrense Srl affermava di non avere mai lasciato alcuna liberatoria e sottolineava di non avere ricevuto alcuna comunicazione al riguardo dal competente Comitato Regionale. Venivano depositate memorie difensive con le quali si eccepiva l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32 quinquies, comma 2 e 3 CGS, in relazione all’art. 53 CGS – CONI, per la tardiva iscrizione dell’esposto; si eccepiva, inoltre, l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32 ter, comma 4 CGS, in relazione all’art. 44 CGS – CONI, poiché la Procura aveva superato il termine di 20 giorni previsto per informare l’interessato; si riteneva, inoltre, infondato il deferimento poiché il Sig. Ranucci non ricopriva la carica al momento dei fatti e si evidenziava che nessuna norma impone
alle società di certificare il pagamento dei premi senza il preventivo accertamento in fase giudiziale, circostanza non avvenuta nel caso di specie.

L’istruttoria
Durante l’attività istruttoria venivano acquisiti numerosi documenti, costituenti fonti di prova, e venivano compiuti numerosi atti di indagine, e precisamente: 
- nota del 17.05.2018 della AS Viterbese Castrense;
- nota del 11.09.2017 del CRU LND FIGC relativa alla rinuncia al premio di preparazione con allegata nota del 15.07.2017 della AS Viterbese Castrense;
- fogli di censimento relativi alle società AS Viterbese Castrense e Ternana Unicusano SPA relativi alle Stagioni Sportive 2017/2018 e 2018/2019 con i relativi aggiornamenti;  
- dichiarazioni rese dal Sig. Daniele Piccioni responsabile organizzativo/logistico del settore giovanile della AS Viterbese Castrense;
- dichiarazioni rese dal Sig. Italo Federici Segretario generale della AS Viterbese Castrense;
- dichiarazioni rese dal Sig. Stefano Ranucci, Amministratore Unico della Ternana Unicusano Spa.

Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto:
- l’irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Stefano Ranucci;
- l’irrogazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società;
Sono comparsi il Signor Stefano Ranucci unitamente ai propri legali di fiducia, nonché il legale della società Ternana Unicusano Calcio Spa, i quali si sono riportati alle proprie memorie ed hanno insistito nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito.

I motivi della decisione.
Il Tribunale ritiene che dalla disamina delle risultanze istruttorie non sia emersa la prova della responsabilità del Sig. Stefano Ranucci.
Egli è stato accusato di una condotta omissiva eccessivamente ampia, consistente nel non avere verificato l’autenticità della liberatoria relativa al premio di preparazione spettante alla AS Viterbese Castrense Srl.
Tale verifica, non richiestagli, si pone già in astratto come una condotta di portata così larga da renderla non esigibile.
Non si potevano pretendere dal Sig. Ranucci attività di indagine, ricerca e controllo, rimesse, quanto alle stesse modalità ed ai tempi, alla sua libera iniziativa.
Non sussisteva, inoltre, nessuna ragione che potesse indurre il Sig. Stefano Ranucci a dubitare della bontà e della idoneità della detta liberatoria.
Si osserva, del resto, che secondo il senso comune sarebbe sembrato evidente a chiunque che non appena la AS Viterbese Castrense Srl avesse saputo dell’esistenza della liberatoria, ne avrebbe eventualmente contestato la bontà, come, infatti, è avvenuto.
Ciò considerato, si ritiene che nessuno nella posizione del Sig. Ranucci si sarebbe posto il problema di compiere alcuna attività di verifica, siccome già in astratto inutile. Non risulta neppure provata la sua partecipazione alla predisposizione della liberatoria detta, poiché, a quanto consta, fu consegnata dal padre del calciatore. Le ragioni di merito ora esposte, nella loro evidenza, inducono questo Tribunale a considerare assorbita ogni questione relativa alle eccezioni preliminari sollevate dalle difese. 
In conclusione, a seguito dell’attività istruttoria sopra illustrata, non risultano confermati e comprovati oltre ogni ragionevole dubbio i comportamenti posti alla base del deferimento e contestati al Sig. Stefano Ranucci e alla società Ternana Unicusano Calcio Spa per responsabilità diretta per i fatti contestati al suindicato legale rappresentante.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento e proscioglie tutti i deferiti dagli addebiti contestati.