IL FATTO DELLA SETTIMANA - LA FIGC EMANA IL PROVVEDIMENTO PER L'ESTENSIONE DEI CONTRATTI. L'AIC RISPONDE CON IL VADEMECUM

27.06.2020 00:00 di Valeria Debbia Twitter:    vedi letture
IL FATTO DELLA SETTIMANA - LA FIGC EMANA IL PROVVEDIMENTO PER L'ESTENSIONE DEI CONTRATTI. L'AIC RISPONDE CON IL VADEMECUM
TMW/TuttoC.com

Dopo le indiscrezioni e la bozza circolata nei giorni scorsi, la FIGC ha diramato nella serata di lunedì il comunicato relativo alle linee guida per l'estensione dei contratti in scadenza al 30 giugno 2020.

"affinché tutte le componenti interessate se ne attengano, al fine di c garantire il più possibile omogeneità di trattamento ai rapporti contrattuali, nell’auspicato clima di unità di intenti cui deve ispirarsi il sistema calcio per affrontare la straordinarietà originata dalla emergenza COVID-19.

 a) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, è confermata la validità degli accordi economici già in essere;

b) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società cedente e con la società cessionaria per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, la durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 si intende prorogata al 31 agosto 2020. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020;

c) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto 2020 della durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti. In tal caso, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020;

d) nei casi di cui alle lettere a) e b) e, per la lettera c), in caso di accordo sulla estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento a titolo temporaneo, la “Parte fissa” della retribuzione lorda sarà riparametrata, ai fini dei controlli federali e salvo diverso accordo fra le parti: i) sulla base di 14 mensilità (suddividendo l’importo dovuto per la mensilità di giugno in ratei mensili di pari importo per i mesi di giugno, luglio e agosto) per la stagione 2019/2020; ii) sulla base di 10 ratei mensili di pari importo a partire dalla mensilità di settembre 2020 per la stagione 2020/2021 (relativamente al contratto con la società titolare del tesseramento nella medesima stagione). Gli eventuali diversi accordi fra le Parti dovranno, in ogni caso, essere sottoscritti su apposito modulo federale;

e) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi - come regola generale - secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti;

f) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti pluriennali è confermata la validità degli accordi economici già in essere, da regolarsi secondo le previsioni della lettera d);

g) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi - come regola generale - secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti;

h) gli eventuali accordi di ridefinizione, anche parziale, degli importi contrattualmente previsti per la “Parte fissa” delle mensilità di marzo 2020 e/o aprile 2020 e/o maggio 2020 e/o giugno 2020, depositati presso la Lega competente, devono intendersi risolutivi di ogni controversia per gli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid - 19, con conseguente non impugnabilità e non esperibilità di azioni riguardo ai predetti accordi;

i) la decorrenza dal 1° luglio 2020 degli eventuali accordi preliminari relativi alla stagione 2020/2021 depositati prima della data di pubblicazione del presente documento è posticipata al 1° settembre 2020. Restano invariate le pattuizioni economiche, salvo diverso accordo fra le Parti;

j) i presenti principi troveranno applicazione soltanto per le società che riprenderanno l’attività ufficiale nella stagione sportiva 2019/2020".

Non si è fatta attendere la risposta dell' Associazione Italiana Calciatori che ha a sua volta pubblicato un vademecum per venire incontro alle esigenze dei giocatore a seconda del tipo di contratto in loro possesso.

Le indicazioni dell' AIC riguardano le seguenti tipologie di contratto: tesserati a titolo definitivo con contratto pluriennale; calciatore in prestito biennale; calciatore in prestito con contratto in scadenza il 30/06/2020; calciatore in prestito con opzioni o controopzioni ovvero riscatto; calciatore tesserato a titolo definitivo con contratto in scadenza il 30/06/2020

Nel primo caso AIC consiglia di sottoscrivere un’intesa che precluda ogni possibilità di contenzioso sulle retribuzioni relative alla s.s. 2019/2020.
Per la s.s. 2020/2021 la retribuzione non potrà essere ridotta unilateralmente dal Club. Nel secondo caso di sottoscrivere un’intesa che precluda ogni possibilità di contenzioso sulle retribuzioni relative alla s.s. 2019/2020; per la s.s. 2020/2021 la retribuzione non potrà essere ridotta unilateralmente dal Club. Nel terzo caso di sottoscrivere un’intesa che precluda ogni possibilità di contenzioso sulle retribuzioni relative alla s.s. 2019/2020;in caso di mancato accordo, il prestito terminerà il 30 giugno 2020 e, come stabilito dalle raccomandazioni FIFA, il giocatore tornerà in carico alla Società cedente, la quale sarà tenuta a corrispondere fin dal 1° luglio 2020 le somme contrattuali pattuite. Nel quarto caso è  necessario che intervenga un accordo scritto tra le parti per i mesi di luglio e agosto 2020, così come stabilito dalla FIGC per i calciatori in prestito con contratto in scadenza al 30/06/2020. Nell'ultimo caso  è opportuno cercare un accordo con i Club teso ad evitare un eventuale contenzioso sia sulle retribuzioni relative alla s.s. 2019/2020, sia sulle retribuzioni relative alla s.s. 2020/2021.