Giudice Sportivo: 5 club multati. 2 turni a Braglia, Uno a Nisticò e Cassani

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 24 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 23 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, CARPI, PERUGIA e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 800,00
ASCOLI per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1. al 10° minuto del primo tempo, e al 73° minuto della gara, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;
2. al 74° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 400,00
LIVORNO per avere i suoi sostenitori (70%) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 21° minuto del secondo tempo, un coro configurante propaganda
ideologica non consentita. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
TORRES per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
FORLÌ per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto, in quanto nella rete era presente un buco già segnalato nel pre-gara alla società.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 90° minuto della gara, un bicchiere di plastica contenente liquido nel recinto di gioco senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il tipo di oggetto lanciato, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L’8 OTTOBRE 2025
CAPOCCHI MASSIMO (PIANESE)
perché al termine della gara proferiva frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale (sanzione aggravata dalla qualifica ricoperta dal Sig. CAPOCCHI di Dirigente Addetto all'Arbitro).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BRAGLIA PIERO (PERUGIA)
perché, a seguito di una decisione arbitrale, proferiva frasi offensive nei confronti dell'Arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)
NISTICO FABIO (BRA)
in quanto, a seguito della notifica del provvedimento di ammonizione, continuava nell'atteggiamento di protesta nei confronti dell'Arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CASSANI STEFANO (CARPI)
al momento dell'effettuazione del FVS protestava nei confronti della Quaterna Arbitrale contestandone l'operato.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
MIRAMARI ALESSANDRO (FORLÌ)
AMMONIZIONE (I INFR)
DI CARLO DOMENICO (GUBBIO)
LIVERANI FABIO (TERNANA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
TARABORELLI MAURO (GUIDONIA MONTECELIO)
in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva proferendo frasi offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
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