Giudice Sportivo, due giornate per Iaccarino, Rizzo e Zuppel
Ecco i giocatori fermati dal Giudice Sportivo per due giornate dopo l'ultimo turno di Serie C.
IACCARINO GENNARO (AREZZO) per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in un contrasto di gioco, lo colpiva con intensità con i tacchetti all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti.
RIZZO FRANCESCO (FOGGIA) per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo la caviglia dell’avversario con i tacchetti esposti.
ZUPPEL DIEGO (GUIDONIA MONTECELIO) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, lo affrontava a distanza ravvicinata (testa a testa) e successivamente lo colpiva con una manata al volto, senza provocargli conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
FINARDI EMANUELE (PERGOLETTESE) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva espressioni blasfeme e parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. 34/170 Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale).
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