Giudice Sportivo playoff: due squalificati per Crotone e Catania

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DELL'11 MAGGIO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle gare di andata del Primo Turno Play Off Nazionale i sostenitori delle Società CATANIA, CROTONE, GIANA ERMINIO, MONOPOLI, RIMINI e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA'
AMMENDA € 1.000,00
TORRES
A) per avere i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Ospiti, intonato: 1. al 17° minuto del primo tempo, al 23° e al 37° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto in tutte le predette circostanze per quattro volte; 2. al 18° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per quattro volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, durante la gara, cinquantuno bicchieri di plastica semipieni di liquido e una bottiglietta piena verso il Settore Locali, senza conseguenze;
2. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;
3. danneggiato tre pannelli in plexiglas di divisione tra il Settore Ospiti e il Settore Locale;
4. imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte con pennarello nero offensive nei confronti della squadra avversaria;
5. imbrattato con scritte con pennarello nero offensive verso la squadra avversaria un pannello posto sotto il Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 800,00
CATANIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 37° minuto del primo tempo, una bottiglietta di plastica semipiena in direzione dell’Allenatore della squadra avversaria, nel recinto di gioco, senza colpirlo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità della condotta tenuta) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
VIS PESARO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 18° minuto del secondo tempo, un petardo di media intensità, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 38° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
RIMINI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, al 25° e al 34° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. bruciato un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00
ATALANTA U23
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, sette bicchieri semipieni di liquido verso il Settore Ospite, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
TOSCANO DOMENICO (CATANIA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MICELI MIRKO (MONOPOLI) per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
IERARDI MARIO (CATANIA)
STURARO STEFANO (CATANIA)
CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE)
BROSCO RICCARDO (PESCARA)
AMMONIZIONE (I INFR)
DE NIPOTI TOMMASO (ATALANTA U23)
SCHEFFER BRACCO MATEO MARTIN (ATALANTA U23)
CELLI ALESSANDRO (CATANIA)
VITALE MATTIA (CROTONE)
SORENSEN FREDERIK (FERALPISALO')
ALBORGHETTI MATTIA (GIANA ERMINIO)
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN (MONOPOLI)
VALENTI BRUNO (MONOPOLI)
CRIALESE CARLO (PESCARA)
DAGASSO MATTEO (PESCARA)
CIOFFI ANTONIO (RIMINI)
LANGELLA CHRISTIAN (RIMINI)
LEPRI TOMAS (RIMINI)
PICCOLI MARCO (RIMINI)
MASTINU GIUSEPPE (TORRES)
CECCACCI MIRCO (VIS PESARO)
PAGANINI LUCA (VIS PESARO)
VUKOVIC ANTE (VIS PESARO)
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