Giudice Sportivo: un turno a Cusatis. Ferrero inibito fino al 25 novembre

Giudice Sportivo: un turno a Cusatis. Ferrero inibito fino al 25 novembreTMW/TuttoC.com
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Oggi alle 16:00Primo piano
di Matteo Ferri

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 3 e 4 novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 31 OTTOBRE E DEL 1, 2 E 3 NOVEMBRE 2025 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, CITTADELLA, GIANA ERMINIO, GIUGLIANO, GUBBIO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, NOVARA, PERUGIA, POTENZA, RAVENNA, SAMBENEDETTESE, SORRENTO, RIMINI, SALERNITANA, TERNANA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori 

GARA RAVENNA – ASCOLI DEL 2 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti della Procura Federale relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi della società ASCOLI in violazione della norma di cui all’art. 28 C.G.S., invita la Procura Federale a effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del Settore o dei Settori occupati nelle gare casalinghe dai tifosi della società ASCOLI presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato “Curva Sud Ospiti”.

SOCIETA'
AMMENDA € 1.500,00
LIVORNO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. durante la gara, cinque petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al termine della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori (circa il 50%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, dal 34° al 35° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che, con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, otto petardi e otto fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta di plastica e trentadue bicchieri di plastica contenenti liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00
VIRTUS VERONA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
FORLÌ per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato:
1. la pavimentazione all’interno dei servizi igienici loro riservati;
2. la cassetta antincendio con manomissione della lancia e del relativo pannello di copertura;
3. la parte superiore del tornello, presso il varco di accesso Settore Ospiti (Curva Sud) con conseguente esposizione dei cablaggi.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00
COSENZA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Scoperta Ospiti, intonato, al 17° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

TEAM ALTAMURA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Coperta Locali, intonato, al 5° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per quattro volte.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 22° minuto del primo tempo e al 27° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuti in entrambe le circostanze per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

PIOVANI EDOARDO (UNION BRESCIA) per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione una revisione FVS, usciva dall’area tecnica per protestare nei loro confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 NOVEMBRE 2025 ED AMMONIZIONE (I INFR)
PERNA FRANCESCO (COSENZA) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI ED € 500,00 DI AMMENDA

DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso nello spogliatoio occupato dalla propria squadra trattenendosi al suo interno per circa due minuti e, dopo essere uscito, continuava a permanere all’interno dell’area spogliatoi per altri dieci minuti, nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 30/DIV del 28.10.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

COLLABORATORI/CONSULENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2025 ED € 1.000,00 DI AMMENDA

MASSIMO FERRERO (TERNANA) per avere, prima dell’inizio della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse munito di pass, sostava per circa venti minuti sul terreno di gioco, faceva accesso davanti all’ingresso degli spogliatoi, e, invitato ad allontanarsi dai Collaboratori della Procura Federale, non adempiva alla richiesta ma entrava nell’area spogliatoi e proferiva parole irriguardose nei loro confronti.
Acquisito il foglio di censimento della Società Ternana ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per protestare reiteratamente nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

LUCCHINI STEFANO (CAMPOBASSO) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di dei tesserati avversari in quanto, dopo il provvedimento di espulsione nei confronti di un proprio calciatore a seguito di una revisione FVS, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti concorrendo ad alimentare un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIANA AIMO (UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (II INFR)
DI CARLO DOMENICO (GUBBIO)
GALLO FABIO (L.R. VICENZA)
TABBIANI LUCA (TRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
ONESTI MARCO (L.R. VICENZA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PALAZZARI LUCA (GUBBIO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si avvicinava a quest’ultimo proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).