Giudice Sportivo, 9 società multate. Inibiti Marzetti, Campedelli e Vrenna
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 22 e 23 Dicembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 19, 20, 21, 22 DICEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, GIANA ERMINIO, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, PONTEDERA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, SIRACUSA, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TORRES, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
SOCIETÀ
AMMENDA € 2.000,00
LIVORNO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, trentacinque bombe carta e due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (in particolare il numero e la natura del materiale pirotecnico esploso) e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.500,00
LECCO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, all’interno dell’area di rigore della propria squadra così provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara per un minuto circa, per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco;
all’8° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, nell’area di rigore della propria squadra.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
AMMENDA € 1.000,00
ASCOLI
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 1° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per sei volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
all’82° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
GIUGLIANO
per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, di cui:
due minuti in quanto i suoi tesserati non si presentavano puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo;
un minuto in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
L.R. VICENZA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere lanciato, al 50° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
TRIESTINA
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Nord A Ospiti, intonato, al 19° minuto del primo tempo e al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
CATANIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta di plastica semipiena e un bicchiere di plastica semipieno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TORRES
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
SIRACUSA
per avere i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Ovest Anna, intonato all’88° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 GENNAIO 2026
MARZETTI GIUSEPPE (SAMBENEDETTESE)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina e proferiva frasi irrispettose ed offensive nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
CAMPEDELLI DIEGO (VIRTUS VERONA)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a gioco fermo, pronunciava nei suoi confronti parole irrispettose e offensive.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE PER CINQUE GIORNI ED EURO 500,00 DI AMMENDA
VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, prima dell’inizio della gara, faceva accesso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (Decisione n. 0070 della Corte Sportiva d’Appello del 21.11.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
PUTRIGNANO MATTEO (LIVORNO)
SERRAGLINI LUCA (PONTEDERA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
DE LUCIA ALFONSO (GIUGLIANO)
per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica protestando e proferendo frasi irriguardose e offensive nei confronti dell’Arbitro per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
AGOSTINONE GIUSEPPE (ASCOLI)
per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta:
irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato;
non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco e protestava proferendo una frase indirizzata a quest’ultimo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCOTTO FELICE (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando ripetutamente per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DI CECCO DOMENICO (LUMEZZANE)
per avere, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a gioco fermo, a seguito di una decisione arbitrale, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
MIFTAH MOULAY HICHAM (PONTEDERA)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23)
PROSPERI FABIO (CAVESE)
CAPUANO EZIO (GIUGLIANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
TOMEI FRANCESCO (ASCOLI)
LIVERANI FABIO (TERNANA)
AMMONIZIONE (II INFR)
NISTICO FABIO (BRA)
AMMONIZIONE (I INFR)
VOLPE GENNARO (LATINA)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ARNONE SIMONE (COSENZA)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente proferendo nei loro confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
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