Giudice Sportivo, stangata per Pinato: quattro giornate di squalifica

15.05.2024 15:45 di  Marco Pieracci  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, stangata per Pinato: quattro giornate di squalifica
TMW/TuttoC.com
© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 15 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 14 MAGGIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del primo turno Play Off Nazionale i sostenitori delle Società CARRARESE, CATANIA, PERUGIA, TARANTO e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2.250,00 CASERTANA A) per avere alcuni dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di giuoco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in cumulo per le due condotte [euro 2.000,00 per condotta sub A) e euro 250,00 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. e art. 1 punto 1.2 del Regolamento Play Off – Play Out 2023-2024 (C.U. n. 236/L del 12.04.2024), valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

TARANTO A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 41° minuto del primo tempo, per due volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine; B) per avere i suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Nord, al 41° e 43° minuto del primo tempo, puntato più volte un raggio laser di colore verde all’indirizzo del portiere del Vicenza e poi di altro giocatore della squadra avversaria che in quel momento di trovava a terra. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 250,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di giuoco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di giuoco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato una bottiglietta d’acqua vuota nel recinto di giuoco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nella Curva Furlan intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 29°minuto e al 56° minuto della gara, ripetuti per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)
FREZZOLINI GIORGIO (ATALANTA U23)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PINATO MARCO (BENEVENTO) in quanto, al termine della gara, si avvicinava con fare minaccioso all'Arbitro proferendo, dapprima una frase irriguardosa nei suoi confronti e poi spingendolo con intensità medio alta facendogli perdere l'equilibrio senza tuttavia farlo cadere a terra; inoltre proferiva un ulteriore frase gravemente offensiva. Misura della sanzione in applicazione dell’art 36, comma 1, lett. b), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
CERESOLI ANDREA (ATALANTA U23)
NONGE BOENDE JOSEPH (JUVENTUS NEXT GEN)