Alessandria, ammenda di 10 mila euro per i fatti di Benedetto e Stojkovic

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 209 pf 23-24 adottato nei confronti della società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere da Enea BENEDETTO all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di rappresentanza della società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; e da Petar STOJKOVIC (alias Michel), all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva ex art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva attività rilevante per l’ordinamento federale all’interno e nell’interesse della società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo MARRA CUTRUPI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL;
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