Violazione protocollo Covid: multata la Pro Sesto e il pres. Albertini

29.04.2021 18:30 di Marco Pieracci   vedi letture
Violazione protocollo Covid: multata la Pro Sesto e il pres. Albertini
TMW/TuttoC.com

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 441 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Gabriele ALBERTINI, Claudia FIN, Raffaele ROMANO, Matteo STICOZZI e della società PRO SESTO 1913 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GABRIELE ALBERTINI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società Pro Sesto 1913 S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al Tempo -1 (T-1) a 72/96h dal Tempo zero (T0) fissato nella giornata del 03/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 18/08/20 a distanza di 8 giorni dal precedente del 10/08/20, al test eseguito in data 26/08/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 21/08/20; nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 18/08/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 03/08/20, al test eseguito in data 02/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 18/08/20, al test eseguito in data 29/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 14/09/20, al test eseguito in data 18/11//20 a distanza di 22 giorni dal precedente del 27/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività del calciatore Alessandro Costa e del massaggiatore Alberto Santorelli del 26/08/20, del calciatore Alessandro Livieri del 01/09/20 e del membro dello staff tecnico Emanuele Conti del 07/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo con riferimento al test eseguito in data 31/08/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 28/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone del 06/09/20 e del 12/09/20 alla scadenza delle 48h previste da protocollo; per non aver provveduto a far eseguire le comunicazioni delle accertate positività dei componenti del Gruppo Squadra alla ASL di competenza lasciando l’iniziativa ai singoli soggetti positivi; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate, in particolare, per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare la corretta aerazione e le ulteriori limitazioni all’accesso in numero contingentato degli atleti all’interno del locale adibito a palestra, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

CLAUDIA FINI, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Pro Sesto 1913 S.r.l., RAFFAELE ROMANO, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Pro Sesto 1913 S.r.l. e MATTEO STICOZZI, Medico Sociale tesserato all’epoca dei fatti per la società Pro Sesto 1913 S.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro:

a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al Tempo -1 (T-1) a 72/96h dal Tempo zero (T0) fissato nella giornata del 03/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 18/08/20 a distanza di 8 giorni dal precedente del 10/08/20, al test eseguito in data 26/08/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 21/08/20; nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 18/08/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 03/08/20, al test eseguito in data 02/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 18/08/20, al test eseguito in data 29/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 14/09/20, al test eseguito in data 18/11//20 a distanza di 22 giorni dal precedente del 27/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività del calciatore Alessandro Costa e del massaggiatore Alberto Santorelli del 26/08/20, del calciatore Alessandro Livieri del 01/09/20 e del membro dello staff tecnico Emanuele Conti del 07/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo con riferimento al test eseguito in data 31/08/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 28/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone del 06/09/20 e del 12/09/20 alla scadenza delle 48h previste da protocollo; per non aver provveduto ad eseguire le comunicazioni delle accertate positività dei componenti del Gruppo Squadra dei tesserati alla ASL di competenza lasciando l’iniziativa ai singoli soggetti positivi; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare la corretta aerazione e le ulteriori limitazioni all’accesso in numero contingentato degli atleti all’interno del locale adibito a palestra, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

PRO SESTO 1913 SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudia FIN, Raffaele ROMANO, Matteo STICOZZI e Gabriele ALBERTINI in proprio, e in qualità di legale rappresentante della società PRO SESTO 1913 SRL; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.575,00 (millecinquecentosettantacinque/00) di ammenda per il Sig. Gabriele ALBERTINI, di € 525,00 (cinquecentoventicinque/00) di ammenda per la Sig.ra Claudia FIN, di € 525,00 (cinquecentoventicinque/00) di ammenda per il Sig. Raffaele ROMANO, di € 525,00 (cinquecentoventicinque/00) di ammenda per il Sig. Matteo STICOZZI, e di € 2.100,00 (duemilacento/00) per la società PRO SESTO 1913 SRL; − si rende noto l’accordo come sopra menzionato.