Foggia e Bitetto prosciolti, le motivazioni della Corte Federale d'Appello

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE sui reclami numero 0020/CFA/2025-2026 proposto dalla società Calcio Foggia 1920 S.r.l. in data 12.08.2025 e numero 0021/CFA/2025-2026 proposto dal Sig. Michele Bitetto in data 12.08.2025; ha preso la seguente decisione.
RITENUTO IN FATTO 1. Con atto del 4 maggio 2025, il Procuratore federale deferiva dinanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare: a) il sig. Michele Bitetto, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Calcio Foggia 1920 s.r.l., contestando la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025. Segnatamente per non aver versato: le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di febbraio 2025; le ritenute Irpef relative alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025, del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, della L. 197 del 29.12.2022; i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di febbraio 2025; i contributi dovuti al Fondo di fine carriera per la mensilità di febbraio 2025, nonché per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025; b) la società Calcio Foggia 1920 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Michele Bitetto, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. f), del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) quarto capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto. 2. Alla udienza del 29.5.2025 il Tribunale federale disponeva la riunione dei deferimenti e concedeva rinvio dapprima all’udienza FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO del 19 giugno 2025 e, successivamente, a quella del 31 luglio 2025 su istanza dei deferiti, non opposta dalla Procura federale, in cui veniva dato atto del provvedimento di Amministrazione giudiziaria della società Calcio Foggia 1920, adottato dal Tribunale di Bari in funzione di Tribunale della Prevenzione in data 8 maggio 2025. 3. A tale udienza del 31 luglio 2025, sia le difese dei deferiti, sia la Procura federale sulla base delle difese e dei documenti prodotti dai deferiti, ritenendo sussistente la causa di forza maggiore, da individuarsi nella fattispecie del tutto particolare ed assai grave legata alle intimidazioni mafiose tese ad acquisire la proprietà del club sportivo, chiedevano il proscioglimento dei deferiti Bitetto e della Foggia Calcio 1920 srl. 4. Il Tribunale federale sulla base della complessiva vicenda come descritta in atti, pur riconoscendo in ogni caso ai deferiti di essere vittime di gravi azioni illecite, da accertare nelle competenti Sedi, ha irrogato: - al sig. Michele Bitetto, mesi 6 (sei) di inibizione; - alla società Calcio Foggia 1920 Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. 5. Avverso la decisione del Tribunale federale n. 030/TFNSD-2025-2026 del 31.7.2025, comunicata il 7.8.2025, sono stati proposti separati reclami dal sig. Michele Bitetto e dalla società Calcio Foggia 1920 srl, incentrati esclusivamente sulla ricorrenza in concreto della causa di forza maggiore, cui venivano assegnati i nn. 20/CFA/2025-2026 e 21/CFA/2025-2026, a mezzo dei quali veniva chiesto l’annullamento della decisione del Tribunale federale n. 030/TFNSD-2025-2026 del 31.7.2025 e il proscioglimento del Bitetto e della Calcio Foggia 1920 srl da qualsiasi addebito. 6. I reclami venivano assegnati alle Sezioni Unite della Corte federale di Appello e veniva fissata l’udienza per la discussione al giorno 8 settembre 2025, ore 11:00. 7. Alla udienza dell’8 settembre 2025, i reclami n. 20 e n. 21 proposti avverso la medesima decisione venivano riuniti e uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio e l’Avv. Filippo Pandolfi, nonché l’Amministratore giudiziario Prof. Avv. Vincenzo Chionna e il Dott. Silvestro Carbotti per i reclamanti, l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale, i reclami venivano trattenuti in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei reclami contraddistinti dai numeri 0020/CFA/2025-2026 e 0021/CFA/2025- 2026, proposti avverso la stessa decisione del Tribunale federale 0030/TFNSD/2025-2026, stante la evidente connessione oggettiva tra i medesimi reclami. 2. La decisione dei reclami, così come riuniti, non può prescindere da un inquadramento degli istituti di matrice penalistica che presiedono la vicenda in esame, connotata da fatti riconosciuti di estrema gravità anche del Tribunale federale nella decisione gravata. Non risultano, infatti, precedenti di applicazione di misure interdittive antimafia previste dal D. Lvo n. 159/2011 (cd “Codice antimafia”) a società sportive operanti nel gioco del calcio professionistico, ragion per la quale l’approccio sistematico assume una rilevanza primaria. A tal fine, non possono ignorarsi le differenze tra l’istituto di cui all’art. 34 (Amministrazione giudiziaria) e di quello di cui all’art. 34 bis (Controllo giudiziario) contenute nel D. Lvo n. 159/2011 che risiedono, essenzialmente, nella distinzione tra il pericolo di “infiltrazioni mafiose”, contraddistinte da stabilità, radicalizzazione e permanenza, da una parte, e dal carattere occasionale (e quindi episodico), dall’altra, di tali attività malavitose. Il Controllo giudiziario sulle aziende (art. 34 bis Codice antimafia), istituto certamente meno penetrante della Amministrazione giudiziaria (art.34 Codice antimafia), è stato introdotto con legge n.161/2017, allo specifico fine di graduare l’intervento giudiziale di carattere prevenzionale, avuto riguardo alle variegate forme di infiltrazione mafiosa nelle attività imprenditoriali. Tale differenza appare dirimente a queste Sezioni Unite per valutare, nel caso concreto, la sussistenza o meno della causa di forza maggiore quale esimente della responsabilità, secondo i canoni della Giustizia sportiva. A tal uopo va considerato che il provvedimento del Tribunale di Bari in funzione di Tribunale della prevenzione, dell’8.5.2025, dopo approfondite analisi dei due istituti “OMISSIS”, ha deciso di accogliere le domande della Procura della Repubblica di Bari, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e della Questura di Foggia del 4.3.2025 e successive integrazioni, di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della Amministrazione giudiziaria, ai sensi FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO dell’art. 34 D. Lvo n. 159/2011, ritenendo la sussistenza del presupposto richiesto dalla norma “OMISSIS”. Con lo stesso provvedimento il Tribunale di Bari ha nominato Amministratore giudiziario il Prof. Avv. Vincenzo Chionna, al quale ha impartito una serie di direttive, tra cui quella di “OMISSIS” e, in linea generale, di “OMISSIS”. Le diciotto direttive disposte dal Tribunale hanno consentito (tra l’altro) la partecipazione all’udienza dinanzi a questa Corte dell’Amministratore giudiziario, il quale è intervenuto a sostegno della linea difensiva e delle richieste dei reclamanti, confermando di aver registrato l’esistenza di condizionamenti di origine mafiosa nel periodo antecedente l’emissione del provvedimento del Tribunale di Bari dell’8.5.2025. 3. Partendo da questi presupposti, la Corte federale di Appello a Sezioni Unite ritiene sussistere l’esimente della causa di forza maggiore per l’episodio oggetto dei deferimenti, relativo al mancato pagamento degli emolumenti dovuti nel febbraio 2025 entro il termine di scadenza federale del 16 aprile 2025. La decisione di primo grado, si è fatta doverosamente carico di esaminare il contesto storico prospettato dalle difese dei deferiti, così come riportate nella richiesta della Procura nazionale antimafia di Amministrazione giudiziaria, in cui è maturata la incontestata violazione del mancato pagamento delle scadenze federali di aprile 2025 “OMISSIS”. Tanto ha condotto il Tribunale federale a ritenere il Foggia Calcio “OMISSIS”. L’analisi della decisione impugnata si è poi concentrata sul mancato pagamento delle scadenze federali del 16 aprile 2025 e qui è prevalsa la interpretazione limitata alla analisi di tale singolo episodio, non ritenuto assistito o preceduto da uno specifico comportamento illecito che abbia impedito l’assolvimento dell’obbligazione di pagamento dovuta. Siffatta decisione rientra pienamente nei rigorosi parametri applicati dalla giustizia sportiva nella valutazione sulla sussistenza di una causa di forza maggiore, ove l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento impongono l’assenza di qualsivoglia elemento soggettivo che possa avere inciso sul verificarsi del fatto antigiuridico, poiché sovrastato da una forza esterna tale da eliminare la possibilità di autodeterminazione del soggetto. Sul punto, queste Sezioni Unite, ritengono di non doversi discostare dai principi, anche recentemente riaffermati in subiecta materia: “Forza maggiore e caso fortuito sono pacificamente qualificati come circostanze oggettive ed imprevedibili o tali da essere, ancorché prevedibili, non evitabili poiché indipendenti dalla volontà del soggetto agente e, così, al di fuori della sfera di controllo di quest’ultimo e per esso invincibili.” (così CFA Sez. Unite n. 40/2024-2025). In tal senso, si è espressa anche di recente questa Corte (Sez. Unite decisione n. 12/2024-25 del 26 luglio 2024) sottolineando che deve trattarsi “di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, cioè da causa obiettiva estranea alla volontà del debitore”. Ma ove una tale forza maggiore non sia configurabile, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che “la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024)” (cfr. ancora Corte Sez. Unite n. 12/2024-2025). Pur tuttavia, la eclatanza e la quantità diffusa e reiterata di infiltrazioni mafiose e degli illeciti di cui sono state vittime i dirigenti e la società Foggia Calcio, non confinati in un provvedimento di prevenzione come quello dell’art. 34 bis D. Lvo n. 159/2011 per fatti occasionali riferibili al proposto, ma rientranti nel perimetro più ampio e penetrante declinato dall’art. 34 D. Lvo n. 159/2011 e riconosciuto con provvedimento del Tribunale di Bari Misure prevenzione dell’8.5.2025, obbligano questa Corte a considerazioni aggiuntive. L’ordinamento sportivo, pur nella sua autonomia, non può infatti tollerare e giustificare la intromissione di organizzazioni mafiose che condizionano ab esterno le attività delle società sportive con condotte criminali volte ad acquisire il possesso forzoso della squadra di calcio, attraverso la commissione di una serie di fatti reati e con intimidazioni mafiose nei confronti di tesserati e di FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO dirigenti della società. Non può in questa valutazione sfuggire che il Presidente della squadra dell’epoca, Nicola Canonico e la sua famiglia sono state vittime delle attività criminose e che lo stesso risulta aver anche pubblicamente denunciato le condotte malavitose in suo danno (v. pag. 49, provv. Tribunale Bari Misure di prevenzione dell’8.5.2025) e collaborato con gli organi della Giustizia ordinaria per fare emergere le attività delittuose. Non a caso, la Procura federale della FIGC ha concluso per il proscioglimento dei deferiti sia in primo grado sia nel giudizio di reclamo, con motivazioni a sostegno della sussistenza della causa di forza maggiore. Vanno quindi compiutamente considerate le ragioni di coercizione in cui da tempo versava la dirigenza della squadra di calcio del Foggia che ha portato la Procura nazionale antimafia a richiedere i provvedimenti di cui all’art. 34 D. Lvo n. 159/2011, dopo aver accertato “OMISSIS” e registrato una “OMISSIS”, ha concluso affermando che “OMISSIS” (così la proposta di applicazione misure prevenzione della Procura di Bari e della Procura nazionale antimafia, pag. 11). Questa riconosciuta stabilità delle infiltrazioni mafiose e il radicato condizionamento sulle attività societarie del Foggia Calcio, consentono di ritenere che ricorrono quelle situazioni di eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità che hanno determinato una gravissima compromissione ambientale tale da annullare completamente la volontà del gruppo dirigente del Foggia Calcio 1920 srl, specie nel periodo immediatamente precedente l’emanazione di provvedimenti cautelari restrittivi e di quello della nomina dell’Amministratore giudiziario avvenuto con provvedimento dell’ 8.5.2025. La sommatoria degli eventi ha costretto il Presidente Nicola Canonico alle dimissioni, proprio in epoca coincidente con la scadenza degli adempimenti federali (16.4.2025), vale a dire 20 giorni prima dell’intervento giudiziario. A rafforzare il convincimento che l’incidenza malavitosa sia stata determinante e sovrastante sulla volontà del Canonico (la cui holding, come evidenziato dalla Procura federale, disponeva delle risorse economiche per il pagamento degli emolumenti e tributi oggetto di deferimento), sono riportati nella nota integrativa di proposta della Procura nazionale antimafia del 4.4.2025, ulteriori “OMISSIS”, che in questa sede vanno necessariamente valorizzati poiché sostanzialmente coevi con le scadenze federali del 16.4.2025. Inoltre, a pag. 47 del provvedimento del Tribunale di Bari – Misure prevenzione, viene riportata una annotazione di servizio della Digos di Foggia del 3.4.2025, dalla quale è possibile evincere “OMISSIS.”. Ed è proprio quest’ultimo l’obiettivo finale che si proponeva il clan malavitoso, quello di costringere il Canonico a disfarsi del controllo della società in favore di soggetti gravitanti nel complesso aggregato mafioso, dopo aver svilito il valore delle azioni. Dello stesso tenore il contenuto della nota Digos di Foggia del 16.4.2025 che annuncia una vera e propria resa del Presidente Canonico. Da ultimo va evidenziato che il Tribunale di Bari – Misure di prevenzione, per sostenere la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, ha riportato uno stralcio di una intercettazione riferibile al Presidente Canonico: “OMISSIS”. A questo punto le Sezioni Unite della Corte federale di Appello ritengono provata la capacità soverchiante, stabilizzate e radicalizzate delle condotte mafiose che si sono rivelate idonee ad annullare e comunque assorbire la libertà di autodeterminazione delle vittime Sig. Canonico e del Foggia Calcio 1920 srl, anche con specifico riferimento alla condotta del 16.4.2025 (mancato pagamento delle scadenze federali), stante la concomitanza temporale di quanto sopra riportato e la progressione delle attività criminali che hanno condotto il Canonico a dimettersi per sfinimento. Le Sezioni Unite, quindi, ritengono provata la sussistenza di una causa di forza maggiore che esclude la responsabilità dei reclamanti, tenuto conto del complesso quanto completo quadro probatorio e dei plurimi elementi di riscontro che in modo FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO allarmante descrivono la intromissione (infiltrazione) mafiosa in una società di calcio di professionisti, che ha necessitato dell’intervento di misure di prevenzione (Amministrazione giudiziaria, art. 34 D. Lvo n. 159/2011). Il condizionamento ambientale non è stato quindi frutto di suggestioni delle vittime, né può essere degradato a semplice elemento idoneo atto a giustificare il mancato adempimento alle scadenze federali del 16.4.2025 (peraltro subito riparate con la “normalizzazione” dell’assetto societario post provvedimenti dell’Autorità giudiziaria penale), ma è stato molto pervasivo, penetrante, crescente fino ad asfissiare, nel mese di aprile 2025, la libertà di autodeterminazione del presidente e della squadra di calcio, con il fine di raggiungere la cessione del pacchetto di maggioranza in favore di soggetti graditi al clan mafioso, dopo averne diminuito grandemente il valore economico. In definitiva l’inadempimento, nel particolare caso di specie, è stato determinato da causa non imputabile (art. 1218 c.c.), sussistendo quei fattori che, da un canto, non sono riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere e, d’altro canto, sono tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15712). La decisione del Tribunale federale, pertanto, va riformata e, in accoglimento dei reclami, va disposto il proscioglimento della società Calcio Foggia 1920 srl e del sig. Michele Bitetto. P.Q.M. riuniti i reclami in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, proscioglie la società Calcio Foggia 1920 S.r.l. e il Sig. Michele Bitetto.
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