Giudice Sportivo Audace Cerignola-Monopoli: ammende per i due club

31.01.2023 19:45 di Valeria Debbia Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo Audace Cerignola-Monopoli: ammende per i due club
TMW/TuttoC.com
© foto di J.M.Colomo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 31 Gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 30 GENNAIO 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 
Il Giudice Sportivo, 
premesso che in occasione della gara disputata nel corso della quinta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA e MONOPOLI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, o al di fuori degli spalti, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA

€ 1500 AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori posizionati in Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell'altrui dignità, consistiti nell'avere attinto con numerosi sputi l’Allenatore della squadra ospite al 72° minuto della gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 500 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco al 64° minuto della gara, una bottiglietta in plastica senza tappo semipiena di liquido, senza colpire alcuno. 
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).



CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL (AUDACE CERIGNOLA)

AMMONIZIONE (VII INFR)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (III INFR)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (MONOPOLI)