TFN: ricorso dell'Albalonga, Latina tenuto al pagamento del premio per Redondi

TFN: ricorso dell'Albalonga, Latina tenuto al pagamento del premio per RedondiTMW/TuttoC.com
© foto di Laerte Salvini
Oggi alle 12:45Girone C
di Lorenzo Carini

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore - Presidente
Loredana Germanò - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Federico Salinari - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Roberto Leoni - Componente
Enrico Vitali - Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Paola Balducci - Componente
Stanislao Chimenti - Componente
Accursio Gallo - Componente
Antonino Piro - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 7 aprile 2026 la seguente DECISIONE

Sul procedimento 1233/TFNSVE/2025-2026, 1233 - Ricorso proposto dalla società Albalonga SSDARL (81776) contro la società Latina Calcio 1932 S.r.l. (947503) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Redondi Davide (2082280)

In data 25.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore REDONDI DAVIDE (matricola 2082280). Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato per il calciatore REDONDI DAVIDE (matricola 2082280) in euro 480,00 (quattrocentottanta/00) come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico; - esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore - REDONDI DAVIDE (matricola 2082280) di euro 480,00 (quattrocentottanta/00) in favore della società ricorrente.