Giudice Sportivo: due giornate a Marchesi, cinque giocatori fermati per un turno

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Agosto ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 22, 23, 24 e 25 AGOSTO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MARCHESI FEDERICO (LIVORNO) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con una testata al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto senza particolare violenza e che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)
LA VARDERA SALVATOREDARIO (GIUGLIANO) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVI ALESSANDRO (CITTADELLA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.
LIMONELLI CARMELO (SIRACUSA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LUNGHI ALBERTO (TORRES)
DE MARCHI MICHAEL (VIRTUS VERONA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
BARBINI MATTEO (DOLOMITI BELLUNESI) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, in occasione della rete realizzata dalla propria squadra, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, mentre con i propri compagni esultava a ridosso della Tribuna dei tifosi della squadra ospitante, poneva in essere un gesto osceno nei loro confronti, ripetendolo per quattro volte così provocando la reazione degli stessi i quali venivano immediatamente fermati dagli Steward. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
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