Giudice Sportivo: multate 12 società. Marra Cutrupi e Menga inibiti

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Agosto ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 22, 23, 24 e 25 AGOSTO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CROTONE, FORLÌ, GUIDONIA MONTECELIO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, SAMBENEDETTESE, TRAPANI e UNION BRESCIA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 1.300,00
ASCOLI
A) per avere i suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato al 7° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per quattro volte, nei confronti dei tifosi avversari;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 4 minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A) e sub B), misura della sanzione, in cumulo materiale [ammenda € 500 per le condotte sub A) e B), e di € 800 per la condotta sub C)], in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub C), rilevato che, con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CATANIA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 42° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per tre volte (per la durata complessiva di un minuto), che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 44° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per due volte (per la durata complessiva di un minuto);
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord – anello superiore Settore Centrale - esposto, per tutta la durata dell’incontro, uno striscione non autorizzato per circa un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
LIVORNO
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 6° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, e, al 5° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che, con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
PIANESE
per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 4 minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
RAVENNA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, cinque bottigliette di plastica e quattordici bicchieri di plastica contenenti liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
L.R. VICENZA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
PRO PATRIA
per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti circa, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
TERNANA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. durante la gara, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 5° minuto del primo tempo e al 7° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AREZZO
A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, dal 21° al 23° minuto del secondo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine, il secondo dei quali ripetuto più volte;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, dal 27° al 29° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 4 metri per 2, non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
UNION BRESCIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 41° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
PERUGIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre la squadra ospite rientrava nel tunnel che conduce agli spogliatoi, una bottiglietta di plastica vuota nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CAMPOBASSO
per avere, al termine della gara, un soggetto non identificato ma riconducibile alla società, posto in essere un comportamento non corretto in quanto sferrava un violento calcio ad un tavolo a muro scardinandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 SETTEMBRE 2025
MARRA CUTRUPI FILIPPO (RIMINI) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica e protestava veementemente proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
MENGA MICHELE (VIS PESARO) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PARASCANDOLO PIETRO (LIVORNO) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LUCCHINI STEFANO (CAMPOBASSO) per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, a gioco fermo a seguito di una revisione FVS, protestava veementemente e platealmente proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
COMI ALESSANDRO (DOLOMITI BELLUNESI) per avere, al 50° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante un’operazione di revisione di un’azione, si alzava dalla panchina avvicinandosi all’area di revisione con fare minaccioso e pronunciava nei suoi confronti parole irriguardose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DE LUCA CLAUDIO (AZ PICERNO)
CURIONI GIACOMO (PERGOLETTESE)
PALLADINI OTTAVIO (SAMBENEDETTESE)
FRESCO LUIGI (VIRTUS VERONA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI AMMENDA
SCALZEGGI LORENZO (LIVORNO) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MELE GIANLUIGI (CASARANO) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MARINO MICHELE (TRAPANI) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
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