Giudice Sportivo: due turni di stop ad Auteri, una giornata a Lopez

Giudice Sportivo: due turni di stop ad Auteri, una giornata a LopezTMW/TuttoC.com
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Oggi alle 17:40Primo piano
di Matteo Ferri

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 1 e 2 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 29, 30, 31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CROTONE, FORLÌ, GUIDONIA MONTECELIO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, SAMBENEDETTESE, TRAPANI e UNION BRESCIA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00
TERNANA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1.otto petardi di media intensità nel recinto di gioco (4 al 19°, 2 al 20° e 2 al 21° minuto del secondo tempo), senza conseguenze;
2. al 19°, al 20° e al 21° minuto del secondo tempo, quattro bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 21° minuto del secondo tempo, un bengala nel campo per destinazione a meno di un metro dalla bandierina del calcio d’angolo che causava l’interruzione della gara per circa 1 minuto da parte dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità dei lanci), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
SIRACUSA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 26° minuto del secondo tempo, in occasione della realizzazione della rete da parte della squadra avversaria, tre bottigliette d’acqua semivuote all’indirizzo del calciatore autore del gol, il quale si era recato sotto la Curva dei tifosi avversari per esultare; due delle bottigliette terminavano sul terreno di gioco e una nel recinto di gioco, all’altezza della bandierina del calcio d’angolo, senza provocare conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00
PINETO
per avere un suo tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

SORRENTO
per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
AREZZO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
UNION BRESCIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato quattro pannelli metallici che compongono i gradoni ubicati nel Settore Curva Ferrovia – Settore Ospiti loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BUCCHI CRISTIAN (AREZZO)
PIGNOTTI NAZARIO (AREZZO)
MENICHINI LEONARDO (PONTEDERA)
STANTE MATTIA (TERNANA)
STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
AUTERI GAETANO (BENEVENTO)
A) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato e, prima di uscire dal terreno di gioco, reiterava la condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale; B) per avere, al termine della gara, atteso l’Arbitro nella zona antistante gli spogliatoi, reiterando le proteste nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
FRANZESE FRANCESCO (AREZZO) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario in quanto, alzatosi dalla panchina aggiuntiva, avvicinatosi a quest’ultimo, proferiva frasi offensive nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CORCIONE DOMENICO (CAVESE) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando e proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCOTTO FELICE (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire verso una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

MEZZANOTTI DAVIDE (GUBBIO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco fermo durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina e si avvicinava ad un metro dal monitor FVS. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)
PALLADINI OTTAVIO (SAMBENEDETTESE)

AMMONIZIONE (I INFR)
TOMEI FRANCESCO (ASCOLI)
TOSCANO DOMENICO (CATANIA)
PROSPERI FABIO (CAVESE)
COLAVITTO GIANLUCA (GIUGLIANO)
PACI MASSIMO (LUMEZZANE)
TURATI MARCO  (SIRACUSA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI
AMMENDA
BARTOLI IURI (AREZZO) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente e proferiva frasi irrispettose al suo indirizzo per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CAMPELLI MATTEO (GUIDONIA MONTECELIO) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI SANTO DANIELE (GUIDONIA MONTECELIO) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DICUONZO STEFANO (RIMINI)