Giudice Sportivo, 23 calciatori squalificati: tre turni per Maniero (Cittadella), stop per tre della Salernitana

Giudice Sportivo, 23 calciatori squalificati: tre turni per Maniero (Cittadella), stop per tre della SalernitanaTMW/TuttoC.com
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di Sebastian Donzella

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 5, 6 e 7 Aprile 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito ai giocatori:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MANIERO LUCA (CITTADELLA)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, mentre subiva un fallo, per liberarsi dall’avversario, lo colpiva con un pugno al volto, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SALL ABDOULAYE (CARPI)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e durante la contesa del pallone, lo colpiva volontariamente con una spallata/gomitata sul viso, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerate, da una parte, la natura del gesto perpetrato, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco e senza possibilità di giocarlo, lo colpiva con un calcio di bassa intensità sul piede, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato e l’impossibilità di giocare il pallone e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GERBI ERIK (CARPI)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a gioco fermo, entrambi si rivolgevano reciprocamente parole offensive.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (calciatore di riserva).

LEO DANIEL COSIMO (PONTEDERA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a gioco fermo, entrambi si rivolgevano reciprocamente parole offensive.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S.

MOLINA JUAN IGNACIO (SALERNITANA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante la fase di riscaldamento, mentre si trovava all’esterno del terreno di gioco, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (calciatore di riserva).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CASASOLA TIAGO MATIAS (CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AGOSTINELLI MATTIA (ALBINOLEFFE)

CORTESI MATTEO (AREZZO)

PATTARELLO EMILIANO (AREZZO)

DAMIANI MATTIA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

ROSSONI STEFANO GIOVANN (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

PRISCO ANTONIO (BENEVENTO)

BIFULCO ALFREDO (CAMPOBASSO)

JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL (CATANIA)

PALMIERI RICCARDO (COSENZA)

DRAGO GIACOMO (LUMEZZANE)

CARECCIA SAMUELE (PERGOLETTESE)

PIANA LUCA (PONTEDERA)

DESOGUS JACOPO (PRO PATRIA)

ACHIK ISMAIL (SALERNITANA)

TASCONE MATTIA (SALERNITANA)

FANINI FEDERICO (VIRTUS VERONA)