Giudice Sportivo: 5 dirigenti inibiti, squalificati i mister di Bra, Vicenza e Dolomiti Bellunesi
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 5, 6 e 7 Aprile 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito a dirigenti, allenatori e staff tecnici:
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 APRILE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
MARCHETTI STEFANO (CITTADELLA)
per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava proferendo frasi irrispettose e offensive nei loro confronti per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 APRILE 2026
ROSSI ROBERTO (PIANESE)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 APRILE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
SALA JACOPO (VIS PESARO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 MAGGIO 2026
FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)
A) per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, posto davanti alla porta degli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, impediva alla stessa di rientrare negli spogliatoi per circa un minuto, proferendo parole irrispettose nei confronti dell’Arbitro per contestarne l’operato;
B) per avere, al termine della gara, reiterato il predetto comportamento, in quanto impediva nuovamente alla Quaterna Arbitrale di rientrare negli spogliatoi per circa due minuti, pronunciando altresì nei confronti dell’Arbitro ripetute espressioni irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la gravità della condotta tenuta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) C.G.S. (r. Arbitrale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 APRILE 2026
PATTI MATTEO (ASCOLI)
per avere tenuto un comportamento non corretto e antisportivo in quanto, non essendo inserito in distinta e/o munito di pass:
A) al 94° minuto della gara, in occasione della rete realizzata dalla propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco per festeggiare;
B) successivamente si posizionava, fino al termine della gara, accanto alla panchina della propria squadra;
C) al 97° minuto della gara, in occasione della seconda rete, reiterava tale comportamento, entrando indebitamente sul terreno di gioco.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NISTICO FABIO (BRA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva e un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a gioco fermo, dopo che il pallone era uscito in rimessa laterale, litigava con i componenti della panchina avversaria poiché sollecitava i propri calciatori a rallentare il gioco, usciva dall’area tecnica e proferiva parole offensive nei confronti di un tesserato avversario.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S.
LUCCHINI STEFANO (CAMPOBASSO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina e protestava platealmente proferendo frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).
GALLO FABIO (L.R. VICENZA)
per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, già precedentemente richiamato, proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BONATTI ANDREA (DOLOMITI BELLUNESI)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MASTROPIETRO LORENZO (PINETO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si avvicinava all’Assistente Arbitrale n. 2 e protestava platealmente, proferendo frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Assistente Arbitrale n. 2, panchina aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TANFOGLIO NICOLA FAUSTO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del IV Ufficiale in quanto, si alzava dalla panchina e poneva in essere gesti osceni nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta e la sua particolare deprecabilità ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)
A) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto, in occasione di una revisione FVS:
1. tentava di avvicinarsi alla postazione FVS, oltrepassando l’area tecnica per assistere alla visione delle immagini;
2. richiamato dal Collaboratore della Procura Federale e invitato ad allontanarsi, protestava veementemente nei suoi confronti, assumendo un atteggiamento provocatorio;
B) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, nonostante fosse stato già richiamato dall’Arbitro in occasione della revisione FVS e successivamente e ripetutamente dal IV Ufficiale, usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente e contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta sub A) posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 1, lett. a), e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVA
CORDARO SERGIO (ASCOLI)
per avere tenuto un comportamento non corretto e antisportivo in quanto, non essendo inserito in distinta e/o munito di pass:
A) al 94° minuto di gara, in occasione della rete realizzata dalla propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco per festeggiare;
B) successivamente si posizionava, fino al termine della gara, accanto alla panchina della propria squadra;
C) al 97° minuto, in occasione della seconda rete, reiterava tale comportamento, entrando indebitamente sul terreno di gioco.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (r. proc. fed.).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
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