Giudice Sportivo: due giornate di squalifica per Espinal, inibito Gaucci
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, CARPI, CATANIA, CAVESE, LECCO, MONOPOLI, NOVARA, PERUGIA, SALERNITANA, SIRACUSA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - esposto, senza autorizzazione, emblemi nazionali, condotta ritenuta da questo giudice di non particolare gravità in considerazione della breve durata dell’esposizione e della rimozione degli stessi dopo un’interlocuzione con lo SLO; - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA'
GARA GIANA ERMINIO – ALCIONE MILANO DEL 26 OTTOBRE 2025
Il Giudice Sportivo, letta la relazione e il supplemento dei componenti della Procura Federale e il referto Arbitrale, osserva quanto segue. Nella richiamata relazione e nel referto si riferisce, tra l'altro, che: 1. al minuto 18° del secondo tempo, il 10% circa dei 443 sostenitori della Società Giana Ermino, presenti nel Settore Tribuna Sud, intonavano per tre volte il coro “NEGRO NEGRO VAFFANCULO”, espressione di discriminazione razziale, verso il IV Ufficiale; 2. al termine del primo tempo, un tifoso presente nel Settore Tribuna Sud, posizionato a dietro la rete a ridosso del terreno di gioco, rivolgeva la frase “BASTARDO NEGHER”, espressione di discriminazione razziale, verso il IV Ufficiale; 3. subito prima l’inizio del secondo tempo, un tifoso presente nel Settore Tribuna Sud, posizionato dietro la rete a ridosso del terreno di gioco, rivolgeva la frase “TORNA AL TUO PAESE A FARE L’ATTORE” offensiva e, direttamente o indirettamente, espressione di discriminazione razziale, verso il IV Ufficiale. I predetti sostenitori erano presenti in circa 443 e il 10% circa di essi si rendeva responsabile delle condotte di cui al punto 1). I cori di cui ai punti 1) e 3) venivano percepiti dal collaboratore della Procura Federale, opportunamente posizionato tra le due panchine mentre il IV Ufficiale di gara percepiva direttamente quelli di cui ai punti 2) e 3). Ad avviso di questo Giudice, il contenuto dei cori intonati e delle frasi proferite è particolarmente grave e deprecabile e assume un univoco e inconfutabile significato direttamente (quanto ai punti 1 e 2) o indirettamente discriminatorio (quanto al punto 3, laddove si fa riferimento, in toni dispregiativi, al paese asseritamente di origine del destinatario); inoltre, essi sono stati rivolti al IV Ufficiale di gara, ovvero ad uno dei componenti la squadra arbitrale, ovvero la componente che espleta una funzione di particolare rilevanza e delicatezza e la cui serenità merita di essere tutelata nel massimo 30/141 grado, anche in relazione a condotte che presentano un mero pericolo di lesione del valore sopra indicato. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene che il numero complessivo dei tifosi autori del coro sub 1), come sopra specificato in termini percentuali e, quindi, anche assoluti, integri il requisito della dimensione richiesto dalla norma di cui all’art. 28 C.G.S. Del pari, si deve ritenere integrata la percezione della condotta sopra specificata sub 1), in quanto essa è stata rilevata dal Componente la Procura Federale presente sul campo mentre le altre sono state rilevate come già sopra indicato. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono tutti rilevanza disciplinare ex art. 25 C.G.S. e, in particolare quello sub 1), anche a norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S. che prevede che, in caso di prima violazione, si applichi la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S. P.Q.M. in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., delibera di sanzionare la Società GIANA ERMINIO con: A) l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Tribuna Sud, privo di spettatori; B) il pagamento di una ammenda di Euro 1500,00. Dispone che l'esecuzione della sanzione sub A) sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed.).
GARA RENATE – LECCO DEL 25 OTTOBRE 2025
Il Giudice Sportivo, con riferimento alla sospensione della gara per un presunto guasto elettrico ad una delle quattro torri faro così come risulta della relazione redatta dai componenti della Procura Federale, del Commissario di Campo e dell’Arbitro relative alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine all’eventuale responsabilità della Società, invita la Procura Federale, a svolgere tutti i più opportuni accertamenti, da espletare nel più breve tempo possibile, per la puntuale ricostruzione di quanto accaduto in merito alla sospensione della gara anche attraverso l’audizione del responsabile della Commissione Impianti Sportivi della Lega Pro.
AMMENDA € 1.500,00
ASCOLI A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di tre minuti circa, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo nonostante i richiami da parte dell’Arbitro. Misura della sanzione, in cumulo materiale [ammenda € 600,00 per la condotta sub A), ritenuta la continuazione, e di € 900,00 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub B), rilevato che, con riferimento alla condotta sub A), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (recidiva, r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CATANIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. durante la gara, tre bottigliette semipiene e una lattina da 33 cl semipiena di una bibita, nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, circa cento fogli di carta plastificata (precedentemente utilizzati per la coreografia) arrotolati a forma di pallina in direzione di un contenitore collocato a ridosso della pista di atletica e, successivamente, una volta rimosso quest’ultimo, in direzione di uno Steward collocato nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. durante il secondo tempo, una lattina semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, durante il primo tempo per circa 35 minuti e, durante il secondo tempo per circa 30 minuti, uno striscione di circa 1 metro non autorizzato contenente una frase offensiva nei confronti della città di altra squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la sospensione della gara (più precisamente alle ore 18.55), un fumogeno nel recinto di gioco, provocando la bruciatura del manto erboso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la società disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00
LIVORNO per avere la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 78° e al 79° minuto della gara, un coro oltraggioso. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
PIANESE per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido sul terreno di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il tipo di oggetto lanciato, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.; documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Gradinata Est Ospiti, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 20° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per tre volte nella prima circostanza e per due volte nella seconda circostanza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA MERCURI MARCO (FORLÌ) per avere tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro e per aver pronunciato un’espressione blasfema in quanto: A) al 14° minuto del primo tempo, in occasione di una revisione FVS, si avvicinava all’area di revisione e protestava veementemente proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato; B) per aver reiterato il predetto comportamento in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione proferiva parole offensive nei suoi confronti e una frase blasfema. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA GAUCCI RICCARDO (PERUGIA) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina e protestava sbracciando nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo il fischio finale, gli si avvicinava proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ESPINAL MARTE ELPYS JOSE (GIANA ERMINIO) per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione e in conseguenza di una revisione FVS, protestava proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione e in conseguenza di una revisione FVS (r. IV Ufficiale).
DI CECCO DOMENICO (LUMEZZANE) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, si posizionava appena fuori dall’area di revisione proferendo parole irrispettose ed offensive nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MANCINELLI MARCO (SAMBENEDETTESE) per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, dopo essere stato richiamato da quest’ultimo, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
BONATTI ANDREA
AMMONIZIONE (I INFR)
AUTERI GAETANO
TROISE EMANUELE
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