Giudice Sportivo Coppa Italia: ammende per Livorno e Pergolettese, un turno a Boscaglia

Giudice Sportivo Coppa Italia: ammende per Livorno e Pergolettese, un turno a BoscagliaTMW/TuttoC.com
Oggi alle 16:15Coppa Italia
di Lorenzo Carini

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 17 agosto 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 14, 15 E 16 AGOSTO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, PERUGIA, PESCARA, SALERNITANA, SAVOIA e SPEZIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA GROSSETO – GUIDONIA MONTECELIO DEL 14.08.2026 Preso atto del ricorso presentato dalla Grosseto, avverso la regolarità della gara, il G.S. sospende il giudizio in merito all'omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati e della Società per quanto in atti, come di seguito riportati.

GARA LIVORNO – REGGIANA DEL 15.08.2026 Preso atto del ricorso presentato dalla società Reggiana, avverso la regolarità della gara, il G.S. sospende il giudizio in merito all'omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati e della Società per quanto in atti, come di seguito riportati.

SOCIETA'
AMMENDA € 1.000,00 LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. all’88° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 18° minuto della gara, una bomba carta nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S. e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00 PERGOLETTESE per avere i suoi tesserati causato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BOSCAGLIA ROCCO (SAMBENEDETTESE) per aver protestato reiteratamente l’operato arbitrale proferendo più volte frasi irriguardose.